Il Comune di Volterra non discrimina

volterra

A stretto giro di “posta” l’amministrazione comunale con il sindaco Santi in prima persona risponde alle prese di posizione el Movimento Per Volterra in fatto di assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’ art.11 della  legge 9/12/98 n.431, tra cui quello di richiedere ai cittadini extracomunitari, all’atto di presentazione della domanda, una dichiarazione di assenza dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati nel territorio italiano o all’estero con l’impegno a produrre, entro il termine fissato per la presentazione dei ricorsi, la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare fin dalla data di pubblicazione del bando, non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l’indisponibilità del bene che la precedente amministrazione aveva deliberato. Il sindaco Santi afferma: “Tale indirizzo,  nel frattempo, a seguito sia della Legge regionale n. 2/2019, ma soprattutto dei chiarimenti forniti sia in incontri istituzionali che in atti propri, dalla Regione Toscana stessa, è risultato inopportuno ed inefficacie, oltre che non corretto,  proprio per la differenza di trattamento tra italiani e stranieri, che risulta in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2 comma 5 dello Testo Unico sull’ immigrazione (“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge””). Infatti, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 159 che regola l’ISEE, e che disciplina i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate, prevede che nella procedura ISEE non vi siano distinzioni tra italiani e stranieri, dal momento che lo straniero è infatti abilitato a inserire nella DSU la dichiarazione di “impossidenza” di beni all’estero.
Ma è soprattutto la Costituzione italiana che agli articoli 2 e 3 garantisce agli stranieri i diritti fondamentali e pari dignità sociale e uguaglianza.
Questa Amministrazione ha ritenuto quindi opportuno raccogliere l’indicazione normativa e giurisprudenziale di non prevedere specifiche e più gravose procedure, poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, e quindi  di accogliere lo spirito della legge regionale n.2/19, in modo tale da garantire proprio quell’equità di trattamento nei confronti di tutti e dei beni pubblici dalla capogruppo dell’opposizione invocata .
Parità di trattamento che si attua quindi in concreto con la richiesta, a cittadini italiani e non, per l’accesso ai servizi pubblici  in generale, della dichiarazione ISEE dove saranno riportati gli eventuali valori IMU e IVIE per le possidenze immobiliari. Ai cittadino vengono quindi richiesti gli stessi documenti, qualunque sia la sua origine e condizione.
Infine, è opportuno sottolineare che già la precedente Amministrazione, nei suoi atti, aveva recepito il contenuto della sentenza n. 166/20018 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 parificando i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per le locazioni, facendo un primo passo avanti verso la parità di trattamento e l’abolizione delle discriminazioni tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nell’accesso ai servizi in generale,  primo passo di cui invece, oggi questa Amministrazione ringrazia.

 

Giacomo Santi

Sindaco di Volterra

Condividi l'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *