Il decreto Covid del 31 marzo 2021 in sintesi

Il decreto approvato in serata prevede:

  • La proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid;
  • l’abrogazione delle zone gialle, salvo la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini;
  • la scuola in presenza, anche in zona rossa, fino alla prima media. L’obiettivo è quello di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti.

Per quanto riguarda la responsabilità penale di chi somministra i vaccini, il decreto esclude la punibilità dei vaccinatori quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l’uso è avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del ministero e nel foglietto illustrativo. Il decreto Covid, poi, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio/sanitarie pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La misura ha come obiettivo quello di tutelare più possibile sia il personale medico e paramedico sia coloro che si trovano a frequentare ambienti che possono essere maggiormente esposti a rischio di contagio. Il lavoratore che rifiuterà di vaccinarsi potrà essere adibito – ove possibile – ad altre mansioni che non comportino rischi di diffusione del contagi. In caso contrario la retribuzione non sarà dovuta. La disposizione vale anche per gli autonomi. Infine, è stata trattata anche la materia dei concorsi pubblici: il decreto prevede lo sblocco dei concorsi – circa 110mila posti – e introduce procedure concorsuali semplificate.

Tra le principali novità si prevede una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale. Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per alcune categorie – il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001 – tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia. Per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza si prevede l’obbligo per i candidati di produrre la certificazione di un test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre, la durata massima della prova deve essere limitata a un’ora e lo svolgimento delle prove deve avvenire in sedi decentrate a carattere regionale.

Fonte Open

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